Sez. 3, Ordinanza n. 14810 del 27/05/2024 (Rv. 671178-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - SANATORIA | Mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive - Omessa cancellazione della causa dal ruolo - Nullità - Successivo compimento di attività processuale - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni. PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - PER MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - SANATORIA
La nullità conseguente all'omessa cancellazione della causa dal ruolo, a seguito della diserzione delle parti a due udienze consecutive dinanzi al giudice istruttore (nella disciplina anteriore alla modifica dell'art. 181 c.p.c. da parte del d.l. n. 112 del 2008, conv. con mod. dalla l. n. 133 del 2008), è sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., dal
successivo compimento di un'attività processuale che manifesti l'intenzione di proseguire il processo e ottenere una decisione nel merito.
Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)