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Sez. 1 - , Ordinanza n. 8816 del 29/03/2023 (Rv. 667471 - 01)

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE | Sostituzione della delibera invalida con altra successiva - Art. 2377, comma 8, c.c. - Cessazione della materia del contendere - Verifica della legittimità della nuova delibera - Necessità.
Stato
decisa il 2023-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667471-01

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE

In ambito di società di capitali, qualora consti sostituzione di una delibera invalida con altra successiva, l'art. 2377, comma 8, c.c. postula che, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, il giudice verifichi che la nuova delibera detti una disciplina sostanziale idonea a rimuovere la precedente causa di invalidità.

Cod. Civ. art. 2377 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)