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Sez. 1 - , Sentenza n. 29245 del 20/10/2021 (Rv. 662493 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - IN GENERE | Società cooperativa sociale – Assoggettabilità a fallimento – Condizioni – Accertamento riservato all’autorità giudiziaria - Pareri e atti del Ministero dello sviluppo economico – Vincolatività – Esclusione - Assunzione della qualifica di Onlus – Irrilevanza.
Stato
decisa il 2021-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662493-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - IN GENERE

È assoggettabile a fallimento la società cooperativa sociale che risulti svolgere un'attività commerciale secondo criteri di economicità (cd. lucro oggettivo) all'esito di un accertamento riservato in via esclusiva all'autorità giudiziaria, senza che abbiano natura vincolante i pareri e gli atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza attribuitigli dalla legge, e senza che rilevi l'eventuale assunzione della qualifica di Onlus, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale che non integra la "diversa previsione di legge" contemplata dal secondo comma dell'articolo 2545 terdecies c.c.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2545 terdecies, Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)