Sez. 3, Sentenza n. 12019 del 20/11/1995 (Rv. 494718 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ. - Contestazione della competenza del pretore per motivi di rito o di merito - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Conversione del regolamento di competenza in ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa dal Pretore ai sensi dell'art. 665 cod. proc. civ., con il quale si contesti la competenza di detto giudice per motivi di rito e di merito su di essa non incidenti, come l'eccezione di nullità della notificazione dell'intimazione di sfratto e la deduzione di nullità del contratto di locazione posto a fondamento della domanda. Nè può operarsi la conversione del regolamento di competenza in ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso l'ordinanza ex art. 665 cit., trattandosi di provvedimento non impugnabile in quanto non definisce la causa e non ha natura sostanziale di sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)