Sez. 5, Sentenza n. 13140 del 22/05/2008 (Rv. 603222 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Dichiarazione dei redditi presentata anteriormente al 1 gennaio 1999 - Emissione di cartella esattoriale in rettifica della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti - Obbligo di comunicazione preventiva dell'attività istruttoria al contribuente - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di rettifica della dichiarazione dei redditi, la possibilità per l'erario di emettere la cartella di cui all'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, non è condizionata in assoluto alla previa doverosa comunicazione dell'attività istruttoria al contribuente, poichè tale adempimento è stato introdotto con il d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e con decorrenza solo per le dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)