Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11100 del 05/05/2017 (Rv. 643969 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE | Società cancellata dal registro delle imprese - Estinzione - Legittimazione processuale in capo al liquidatore - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE
È improponibile la domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, poiché l'effetto estintivo derivato da tale cancellazione determina il venir meno del potere di rappresentanza dell'ente estinto in capo al liquidatore e la successione dei soci alla società ai fini dell'esercizio, nei limiti ed alle condizioni stabilite, delle azioni dei creditori insoddisfatti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)