Sez. 1, Sentenza n. 1829 del 07/08/1984 Cc. (dep. 05/09/1984) Rv. 165527 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - IMPUTATO SCARCERATO - SUCCESSIVO ARRESTO PER ALTRO PROVVEDIMENTO - VALIDITÀ DELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE - CONDIZIONI.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - IMPUTATO SCARCERATO - SUCCESSIVO ARRESTO PER ALTRO PROVVEDIMENTO - VALIDITÀ DELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE - CONDIZIONI.*
La dichiarazione di domicilio, effettuata dall'imputato detenuto all'atto della scarcerazione, ex art. 171, secondo comma cod. proc. pen., resta valida anche nella ipotesi in cui questi sia successivamente arrestato in relazione ad un altro procedimento e il nuovo stato di detenzione non risulti nel procedimento per il quale la dichiarazione stessa è stata fatta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)