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Sez. 3, Sentenza n. 2866 del 19/07/1975 (Rv. 376904 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - VALORE INDETERMINATO - DETERMINAZIONE IN BASE ALLA DOMANDA - INFLUENZA SULLA DECISIONE DEL MERITO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELLA COMPETENZA SULLA BASE DI UNA DOMANDA RITENUTA INDETERMINATA MA DETERMINABILE - LIQUIDAZIONE DEL QUANTUM IN VIA EQUITATIVA PER DIFETTO DI ELEMENTI DI CALCOLO - COMPATIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376904-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - VALORE INDETERMINATO - DETERMINAZIONE IN BASE ALLA DOMANDA - INFLUENZA SULLA DECISIONE DEL MERITO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELLA COMPETENZA SULLA BASE DI UNA DOMANDA RITENUTA INDETERMINATA MA DETERMINABILE - LIQUIDAZIONE DEL QUANTUM IN VIA EQUITATIVA PER DIFETTO DI ELEMENTI DI CALCOLO - COMPATIBILITA.*

La Competenza si determina in base alla domanda, e la Determinazione non pregiudica in alcun modo la decisione del merito, onde il giudice ben puo ritenere la propria Competenza ritenendo trattarsi di domanda relativa al pagamento di una somma di denaro, non determinata, ma determinabile mediante calcolo aritmetico (artt 1182 cod civ e 20 cod proc civ), senza che cio gli impedisca di liquidare in sentenza la somma in via equitativa per Mancanza di elementi di calcolo. (nella specie trattavasi di provvigione ad un procacciatore di affari, liquidata in via equitativa, con applicazione analogica dell'art 1755 cod civ). (V 2179/72, mass n 359442).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)