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Sez. 5, Sentenza n. 13758 del 17/05/2024 (Rv. 671241-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Interessi ultradecennali ex art. 1, comma 139, della l. n. 244 del 2007 - Maturazione - Giudicato di condanna dell'Amministrazione finanziaria - Autonomo giudizio per la determinazione - Inammissibilità - Giudizio di ottemperanza - Delimitazione dell’effettiva portata precettiva del giudicato - Necessità.
Stato
decisa il 2024-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671241-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Gli interessi ultradecennali ex art. 1, comma 139, della l. n. 244 del 2007- maturati nel corso del giudizio che ha condotto al giudicato di condanna dell'Amministrazione finanziaria al rimborso chiesto dal contribuente, senza riserve da parte dello stesso di far valere le ulteriori ragioni - non possono essere oggetto di un successivo ed ulteriore autonomo giudizio, neppure se introdotto dal contribuente a seguito del sollecito all'Ufficio debitore ad adempiere al relativo obbligo, restando rimessa al giudizio di ottemperanza la delimitazione dell'effettiva portata precettiva della sentenza passata in giudicato da attuare.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)