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Sez. 5 - , Sentenza n. 14275 del 08/07/2020 (Rv. 658355 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE | Iva - Obblighi del concessionario o committente sulle fatture - Verifica sulla loro regolarità formale - Sussistenza - Controllo sostanziale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658355-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE

In tema di IVA, l'obbligo, in capo al concessionario o committente, di regolarizzare le fatture emesse dal cedente sussiste nel solo caso in cui le mancanze da questi commesse riguardino l'identificazione dell'atto negoziale e i dati fiscalmente rilevanti, ma non si estende anche a controlli sostanziali sulla corretta qualificazione fiscale dell'operazione, non soltanto perché ciò non sarebbe coerente con il contestuale obbligo del soggetto tenuto alla regolarizzazione della fattura altrui di pagare l'imposta non versata o versata in misura insufficiente, ma anche perché l'inclusione, tra i suoi compiti, di un apprezzamento critico su quanto dichiarato in ordine all'imponibilità dell'operazione, trasformerebbe l'obbligato in rivalsa in un collaboratore, con supplenza di funzioni di esclusiva pertinenza dell'Ufficio finanziario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto violato l'obbligo di regolarizzazione gravante sul cessionario, in quanto le fatture, che erano state emesse dalla cedente senza applicazione dell'Iva, contenevano un'irregolarità formale, dovendo esse contenere l'indicazione dell'aliquota, dell'ammontare dell'imposta e dell'imponibile).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 8, Decreto Legisl. 26/10/1972 num. 633 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)