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Sez. 2, Sentenza n. 5611 del 09/06/1994 (Rv. 486972 - 01)

Procedimento civile - Eccezione - Nuova | Eccezione non rilevabile d'ufficio - Proponibilità dopo la precisazione delle conclusioni - Esclusione - Rimessione della causa davanti all'istruttore da parte del collegio - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1994-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486972-01

Procedimento civile - Eccezione - Nuova

Ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. - nel testo anteriore alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990 ed applicabile anche in fase di gravame, per effetto del richiamo da parte dell'art. 359 stesso codice -, un'eccezione non rilevabile di ufficio, come quella di prescrizione, non può essere sollevata, per la prima volta, dopo la precisazione delle conclusioni, atto che determina una preclusione non superabile - a meno che la legge disponga diversamente - neppure nel caso in cui il collegio, cui la causa sia stata rimessa dopo tale precisazione, rimetta, a sua volta, le parti dinanzi al giudice istruttore ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ., per ulteriore istruttoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)