Sez. 5 - , Ordinanza n. 26510 del 30/09/2021 (Rv. 662288 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Erogazioni liberali (cd. mance) - Inclusione - Conseguenze - Tassabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali a qualunque titolo percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cd. mance, rientrano nell'ambito della nozione omnicomprensiva di reddito fissata dall'art. 51 (già 48), comma 1, T.U.I.R. e, come tali, sono tassabili.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)