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Sez. L, Sentenza n. 829 del 10/02/1989 (Rv. 461854 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - EROGAZIONE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE ESTERNE - INCLUSIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461854-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - EROGAZIONE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE ESTERNE - INCLUSIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*

L'assoggettabilità a contribuzione dell'intero importo (anziché della metà ex art. 12 n. 1 della legge n. 153 del 1969) della erogazione corrisposta dal datore di lavoro per prestazioni lavorative esterne presuppone la prova - il cui Onere grava sull'INPS - che il contratto di lavoro, per il suo specifico oggetto, impegni i dipendenti ad operare normalmente fuori Sede, non giustificandosi, in Mancanza di ciò, la correlazione dell'intera erogazione alla causa tipica e normale del contratto di lavoro. (V 3292/85, mass n 440958).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)