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Sez. 2, Sentenza n. 9379 del 28/07/1988 Ud. (dep. 21/09/1988) Rv. 179215 - 01

ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - APPLICAZIONE FACOLTATIVA - CONCORSO DI ELEMENTI NEGATIVI RIGUARDANTI IL FATTO O IL SUO AUTORE - POSSIBILITÀ DI NEGARE L'ATTENUANTE - PUR IN PRESENZA DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMAZIONE DELLA QUALITÀ O DELLA QUANTITÀ DELLE ARMI.*
Stato
decisa il 1988-07-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179215-01

ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - APPLICAZIONE FACOLTATIVA - CONCORSO DI ELEMENTI NEGATIVI RIGUARDANTI IL FATTO O IL SUO AUTORE - POSSIBILITÀ DI NEGARE L'ATTENUANTE - PUR IN PRESENZA DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMAZIONE DELLA QUALITÀ O DELLA QUANTITÀ DELLE ARMI.*

In tema di armi, l'applicazione della circostanza attenuante speciale della lieve entità del fatto, di cui all'art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895, è facoltativa. Sicché l'eventuale concorso di elementi negativi, riguardanti il fatto o il suo autore, possono assumere Rilevanza agli effetti del concreto Esercizio del potere discrezionale del giudice, nel senso di escludere la concessione, anche in presenza delle condizioni di legittimazione costituite dalla qualità e quantità delle armi. (Conf mass n 176398 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)