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Sez. 5, Sentenza n. 1246 del 15/10/2014 Cc. (dep. 13/01/2015) Rv. 261725 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Sentenza di patteggiamento emessa nella fase degli atti introduttivi al dibattimento - Determinazione giudiziale del termine per il deposito della motivazione, tempestivamente avvenuto - Termine per l'impugnazione - "Dies a quo" - Individuazione.
Stato
decisa il 2014-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261725-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In tema di sentenza di patteggiamento emessa nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, qualora il giudice abbia determinato per il deposito della motivazione un termine maggiore di quello previsto dalla legge ed il deposito avvenga tempestivamente rispetto alla data indicata e comunicata alle parti mediante la lettura del dispositivo, il termine legale per l'impugnazione è di quindici giorni e decorre dalla scadenza del termine giudiziale, senza necessità di ulteriori avvisi alle parti rese edotte attraverso la pubblicazione della sentenza ex art. 548, comma primo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)