Sez. L, Ordinanza n. 3645 del 12/03/2002 (Rv. 553033 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Intervenuta conciliazione della lite successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione - Nuovo assetto pattizio del rapporto controverso - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere con estinzione del giudizio - Configurabilità - Effetti in tema di spese processuali.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
L'intervenuta conciliazione della lite successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, fa venir meno l'interesse alla naturale definizione del giudizio e determina la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del processo, le cui spese, regolamentate in sede conciliativa, vanno dichiarate, in sede processuale, interamente compensate tra le parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)