Sez. 3, Sentenza n. 14241 del 08/11/1999 Ud. (dep. 16/12/1999) Rv. 215115 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI | Sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria - Come sanzione sostitutiva di quella detentiva - Appellabilità - Sussistenza - Ragione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI
La sentenza di condanna a sanzione pecuniaria sostitutiva di pena detentiva è appellabile, sia poiché sussiste la possibilità di revoca del beneficio ai sensi dell' art. 72 della legge 789 del 1981, sia in quanto non è ammissibile il sacrificio del secondo grado del giudizio.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 72 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 31, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 443 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)