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Sez. U, Sentenza n. 430 del 25/02/1967 (Rv. 326354 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA - CONDIZIONI - DIRITTO DELL'IMPIEGATO AL GODIMENTO DI UN ALLOGGIO DI SERVIZIO.*
Stato
decisa il 1967-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326354-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA - CONDIZIONI - DIRITTO DELL'IMPIEGATO AL GODIMENTO DI UN ALLOGGIO DI SERVIZIO.*

Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le volte che la controversia concerna diritti immediatamente derivanti dal rapporto di pubblico impiego obbiettivamente considerato, e si contenda con la pubblica amministrazione sulla sussistenza o sulla estensione di tali diritti. Esula, invece, la giurisdizione esclusiva allorche la pretesa dedotta in giudizio trovi nel rapporto di impiego soltanto la sua occasione. Rientra, pertanto, nella giurisdizione esclusiva del consiglio di stato in materia di pubblico impiego la controversia avente per oggetto l'accertamento della fondatezza della pretesa di un pubblico impiegato di godere, in considerazione delle mansioni affidategli, di un alloggio gratuito, poiche tale pretesa deriva direttamente dal rapporto di pubblico impiego, in quanto la posizione soggettiva relativa all'alloggio fa parte integrante di tale rapporto, ed il suo esame comporta un'indagine sul contenuto, nell'estensione e negli effetti, del rapporto medesimo. (Cfr. Sul primo punto 2230-62, 1852-62).*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)