Sez. 6, Sentenza n. 1887 del 06/11/1992 Ud. (dep. 26/02/1993) Rv. 193534 - 01
Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato | Decreto che dispone il giudizio immediato - Avviso secondo cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato - Indicazione delle prescritte formalità - Necessità - Esclusione - Richiesta di trasformazione del rito - Condizioni: deposito della richiesta nella cancelleria del G.I.P. con l'avvenuta notifica al P.M. - Fattispecie.
Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato
L'art. 456 cod. proc. pen. non prevede che l'avviso contenuto nel decreto che dispone il giudizio immediato, secondo cui l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato, debba indicare tutti gli incombenti a tal fine richiesti. La trasformazione del rito da immediato ad abbreviato, poi, è consentita a norma dell'art. 458, primo comma cod. proc. pen., a condizione che l'imputato depositi la relativa richiesta, a pena di decadenza, nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, con la prova dell'avvenuta notifica al pubblico ministero, entro sette giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato. (Fattispecie nella quale la richiesta di giudizio abbreviato era stata indirizzata erroneamente alla cancelleria del tribunale, senza la prova della notifica al pubblico ministero. La Suprema Corte ha stabilito che siffatta notifica non incombe alla cancelleria del giudice che riceve la richiesta di giudizio abbreviato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 456 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 458 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)