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Sez. 1, Sentenza n. 3724 del 03/07/1979 (Rv. 400152 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DOMANDA IN PRIMO GRADO DI PAGAMENTO DI UNA SOMMA A TITOLO DI CORRISPETTIVO CONTRATTUALE - RICHIESTA IN APPELLO DI PAGAMENTO DELLA STESSA SOMMA A TITOLO DI RESPONSABILITA AQUILIANA - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITA - RICHIESTA IN APPELLO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A TITOLO DI INDEBITO ARRICCHIMENTO - NOVITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400152-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DOMANDA IN PRIMO GRADO DI PAGAMENTO DI UNA SOMMA A TITOLO DI CORRISPETTIVO CONTRATTUALE - RICHIESTA IN APPELLO DI PAGAMENTO DELLA STESSA SOMMA A TITOLO DI RESPONSABILITA AQUILIANA - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITA - RICHIESTA IN APPELLO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A TITOLO DI INDEBITO ARRICCHIMENTO - NOVITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Con riguardo alla richiesta di pagamento di una somma, avanzata in primo grado a titolo contrattuale di corrispettivo, la deduzione, per la prima volta in grado d'appello, di una responsabilita aquiliana, o di un indebito arricchimento del convenuto, integra domanda nuova, preclusa dalla norma di cui all'art 345 cod proc civ, solo sotto il primo profilo, implicante necessariamente l'accertamento di fatti oggettivi e soggettivi diversi, ma non anche sotto il secondo profilo, qualora l'indebito arricchimento venga prospettato sulle stesse circostanze gia fatte valere in primo grado. (V 2446/76, mass n 381225).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)