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Sez. L, Sentenza n. 16646 del 05/11/2003 (Rv. 567930 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Specifica indicazione, da parte del ricorrente, dei canoni ermeneutici violati - Necessità - Fattispecie in tema di ccnl delle ferrovie.
Stato
decisa il 2003-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567930-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

L'interpretazione di una clausola di un contratto collettivo di diritto comune è riservata al giudice del merito, dovendosi escludere - al contrario di quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs n. 29 del 1993 (ed ora dall'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001)per i contratti collettivi del rapporto di lavoro pubblico privatizzato - un'interpretazione diretta da parte del giudice di legittimità; conseguentemente, la denuncia della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale non può limitarsi ad un generico richiamo dell'art. 1362 cod. civ. e alla contrapposizione di una diversa interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante, ma deve essere accompagnata dalla dimostrazione delle modalità della violazione denunciata. (Nella specie la S.C. ha confermato l'interpretazione del giudice di merito che, con riferimento all'art. 106 ccnl 1990/1992 delle Ferrovie dello Stato, aveva ritenuto che i tre mesi di esercizio delle mansioni superiori previsti dalla norma pattizia non dovessero essere consecutivi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)