Sez. L, Sentenza n. 3407 del 03/06/1982 (Rv. 421384 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO AL LAVORATORE - INTERPRETAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DELLO ADDEBITO COME ASSENZA O ALTRA CAUSA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO AL LAVORATORE - INTERPRETAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DELLO ADDEBITO COME ASSENZA O ALTRA CAUSA.*
Le regole ermeneutiche dettate per i contratti dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. sono applicabili, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 1324 dello stesso codice, anche agli Atti unilaterali, e, pertanto, vanno rispettate anche in tema d'interpretazione della lettera di contestazione dell'addebito al lavoratore, al fine della individuazione delle circostanze effettivamente poste a base del licenziamento intimato dal datore di lavoro. (nella specie, la suprema Corte ha, in particolare, ritenuto che l'applicazione delle regole anzidette avrebbe consentito di accertare se al lavoratore, ricorso ad una certificazione medica per giustificare l'assenza dovuta al suo stato di detenzione, il datore di lavoro avesse inteso contestare la mera circostanza dell'assenza o invece il fatto di averne voluto nascondere la causa ricorrendo ad una falsa certificazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1362, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)