Sez. 2, Sentenza n. 672 del 22/02/1983 Cc. (dep. 11/04/1983) Rv. 158316 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA RILASCIATA SULLA BASE DI UN REGOLAMENTO CONTRASTANTE CON UNA LEGGE - INFLUENZA SULLA NORMA PENALE - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DI ERRORE SCUSABILE NEL SOGGETTO AGENTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA PESCA.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA RILASCIATA SULLA BASE DI UN REGOLAMENTO CONTRASTANTE CON UNA LEGGE - INFLUENZA SULLA NORMA PENALE - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DI ERRORE SCUSABILE NEL SOGGETTO AGENTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA PESCA.*
Un'autorizzazione amministrativa rilasciata sulla base di un regolamento di attuazione di una legge in contrasto con la legge stessa non è influente nei confronti della norma penale e non può nemmeno determinare un errore giustificabile del soggetto agente il quale ha il dovere di conoscere la legge e di sapere che nessun atto dell'autorità amministrativa può contrapporsi ad essa. (nella fattispecie la Corte di Cassazione ha ritenuto che il regolamento di attuazione della legge 14 luglio 1965 n. 963, sulla pesca, approvato con il d.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639, consentendo l'uso di strumenti idonei a danneggiare il patrimonio Marino, sia in netto contrasto con il principio contenuto nell'art. 14 della legge detta che mira a tutelare il patrimonio Marino ed il miglior rendimento costante delle risorse biologiche del mare. Pertanto l'autorizzazione alla pesca concessa ai sensi del citato regolamento, consentendo l'uso di strumenti idonei a danneggiare il patrimonio Marino, deve considerarsi non conforme alla legge perché emessa in violazione di questa e quindi non produttiva di effetti giuridici). (V mass n 156957).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 963 art. 14, DPR 02/10/1968 num. 1639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)