Sez. 2, Sentenza n. 813 del 04/03/1975 (Rv. 374187 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - DISTRUZIONE DELLA COSA RIVENDICATA IN EPOCA ANTERIORE AL GIUDIZIO - AZIONE ESPERIBILE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - DISTRUZIONE DELLA COSA RIVENDICATA IN EPOCA ANTERIORE AL GIUDIZIO - AZIONE ESPERIBILE.*
Poiche l'Azione di rivendicazione ha per oggetto la restituzione dell'identica cosa che l'attore afferma essere posseduta o detenuta dal convenuto, nel caso in cui la cosa sia venuta a mancare per distruzione o per altra causa gia prima del processo, l'Azione esperibile e soltanto quella personale o di risarcimento dei danni, diretta a ottenere il valore pecuniario della cosa o, anche, trattandosi di cosa fungibile, la restituzione di cosa analoga per specie, qualita, quantita ecc; e in tale ipotesi rimane irrilevante, ai fini della qualificazione dell'Azione, la circostanza che l'attore ponga a presupposto di essa l'affermazione della sua proprieta sulla cosa. (Conf 2421/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)