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Sez. 2, Sentenza n. 6653 del 30/03/2005 (Rv. 578799 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Ambito - Doglianza concernente la ricostruzione della fattispecie concreta - Riconducibilità - Esclusione - Vizio deducibile - Omessa e insufficiente motivazione - Configurabilità - Fattispecie relativa ad alloggio ricompreso in agglomerato edilizio dall'Ente per la Valorizzazione del Territorio del Fucino realizzato ed assegnato a soggetto già concessionario di terreno fucense, e, dopo la sua morte, alla moglie.
Stato
decisa il 2005-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578799-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO

Non può ricondursi nell'ambito del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quale motivo di ricorso per cassazione "ex" art. 360, primo comma numero 3, cod. proc. civ., la deduzione con la quale si contesti al giudice di merito non di aver errato nella individuazione della norma regolatrice della controversia bensì di avere erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi d'una determinata fattispecie normativamente regolata, giacché siffatta valutazione comporta un giudizio non già di diritto bensì di fatto, eventualmente impugnabile sotto il profilo del vizio di motivazione [Principio enunciato con riferimento a fattispecie concernente alloggio ricompreso in agglomerato edilizio dall'Ente per la Valorizzazione del Territorio del Fucino realizzato ed attribuito a soggetto già assegnatario di terreno fucense, nonché, dopo la sua morte, alla di lui moglie che, deducendo il collegamento funzionale tra gli immobili in vista della realizzazione della riforma agraria di cui alle leggi n. 841 del 1950 e n. 230 del 1950 e l'effettuato pagamento delle annualità dovute per la concessione, nonché la mancata formalizzazione di quest'ultima benché prevista nell'atto provvisorio di assegnazione e, ancora, la ricezione di comunicazione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo - subentrato all'E.V.T.F. - ove ancora le si riconosceva la qualifica di mera detentrice degli immobili in questione, aveva adito il tribunale chiedendo che venisse dichiarato il suo pieno diritto di proprietà sui medesimi; ritenuta la sussistenza del dedotto vincolo pertinenziale tra l'alloggio ed il terreno in questione, l'adito giudice aveva dichiarato l'estinzione del riservato dominio dell'E.R.S.A., per intervenuta affrancazione dei medesimi, riconoscendone la proprietà esclusiva in capo all'attrice; in accoglimento dell'interposto gravame la corte d'appello aveva riformato integralmente l'impugnata sentenza, osservando che non risultava in alcun modo provata la volontà del proprietario di costituire un vincolo pertinenziale tra il terreno e l'alloggio in questione, nel caso anzi senz'altro da escludersi essendo "aliunde" emersa al contrario la volontà del medesimo di considerare l'alloggio come oggetto di separato rapporto giuridico ex art. 818, secondo comma, cod. civ. Nel confermare l'impugnata decisione la Corte Cass., osservando che la corte di merito aveva fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ove -come nella specie- non risulti "de facto", la natura pertinenziale di un immobile deve risultare da un'espressa manifestazione di volontà del proprietario - nel caso viceversa mancante, - ha enunziato il principio di cui in massima].

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)