Sez. 1, Sentenza n. 4276 del 05/07/1980 (Rv. 408140 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - APPELLO - SUCCESSIVO GIUDIZIO PER CASSAZIONE PROMOSSO DALL'APPELLATO - MANCATA PARTECIPAZIONE A TALE GIUDIZIO (NONCHE ALLA SUCCESSIVA FASE DI RINVIO) DELL'ORIGINARIO APPELLANTE - ACQUIESCENZA ALLA SENTENZA CASSATA ED ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - APPELLO - SUCCESSIVO GIUDIZIO PER CASSAZIONE PROMOSSO DALL'APPELLATO - MANCATA PARTECIPAZIONE A TALE GIUDIZIO (NONCHE ALLA SUCCESSIVA FASE DI RINVIO) DELL'ORIGINARIO APPELLANTE - ACQUIESCENZA ALLA SENTENZA CASSATA ED ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Il comportamento processuale dell'originario appellante, che non abbia partecipato al giudizio di Cassazione instaurato dall'appellato e non siasi costituito nella fase di rinvio promossa dallo stesso appellato con atto di riassunzione in seguito alla Cassazione della sentenza di secondo grado per nullita del giudizio, non da luogo ad acquiescenza ne alla sentenza cassata ne alla sentenza di primo grado, poiche il corso del processo riprende in Sede di rinvio da un momento immediatamente successivo alla sentenza di primo grado, con le parti ricollocate nella posizione che avevano assunto nel giudizio concluso con la sentenza cassata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)