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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 66 del 1960

Decisione
decisa il 1960-11-08, depositata il 1960-11-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1960:66
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 1129

  • Leggi
  • Provvedimenti legislativi del governo durante la costituente
  • Presentazione alle nuove camere per la ratifica
  • Art. 6 D.L.L. 16 marzo 1946, n. 98
  • Termine per la sola presentazione.
Leggi la massima
Vedi: Sent. 46/1960 B.

Norme impugnate

  • decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 25

Parametri

Massima n. 1130

  • Questione di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Vedi: Ord. 24/1956 D.

Norme impugnate

  • decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 25

Parametri

  • art. 29 legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 9 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 6 d.l. 16 marzo 1946, n. 98
  • art. 77 Cost.
  • art. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 76 Cost.

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 25, promosso con ordinanza 4 febbraio 1960 della Corte di appello di Bologna emessa nel procedimento civile vertente tra i signori Sergio, Raimondo, Franco, Matteo e Mario Serena-Monghini e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 41 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 100 del 23 aprile 1960.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza del 4 febbraio 1960 pronunciata nel procedimento civile vertente tra i signori Sergio, Raimondo, Franco, Matteo e Mario Serena-Monghini e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, la Corte d'appello di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 25, "sotto il profilo della sua mancata presentazione in termine al Parlamento per la sua ratifica"; che tale ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1960; che il Presidente del Consiglio dei Ministri e i signori Serena-Monghini si sono costituiti in giudizio mediante deposito delle deduzioni nella cancelleria della Corte, rispettivamente, il 31 marzo e il 13 maggio 1960, concludendo l'Avvocatura dello Stato per la dichiarazione di non fondatezza della sollevata questione e i signori Serena-Monghini di illegittimità costituzionale del decreto impugnato;
punto 2
Considerato che la Corte con sentenza n. 46 del 23 giugno 1960 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo impugnato, in quanto l'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, prescrive l'obbligo per il Governo di presentare al Parlamento per la ratifica i decreti legislativi, da esso emanati, entro l'anno dall'entrata in funzione delle nuove Camere, e codesta presentazione al Parlamento è avvenuta entro il termine stabilito; che non sussistono ragioni per una diversa e contraria decisione della questione riproposta alla Corte sotto l'identico profilo esaminato nel giudizio di legittimità che ha dato luogo alla sentenza ora citata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità del decreto del C.P.S. 21 gennaio 1947, n. 25, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione e ordina il rinvio degli atti alla Corte d'appello di Bologna. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1960. GAETANO AZZARITI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze