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Sez. L, Sentenza n. 2209 del 27/02/1998 (Rv. 513153 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Erogazione per errore di somme non dovute - Ripetizione dell'indebito oggettivo - Fondamento - Natura e scusabilità dell'errore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513153-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

Nel caso in cui il datore di lavoro assuma di avere erogato per errore al proprio dipendente somme non dovute, la ripetizione dell'indebito oggettivo deriva non dall'annullamento della "solutio" per errore ma dal fatto che la prestazione eseguita non trova riscontro nella oggettiva esistenza di una corrispondente obbligazione, ed è pertanto superflua ogni indagine sulla natura e sulla scusabilità dell'errore dell'avvenuto pagamento, essendo unicamente rilevante l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) di una legittima "causa solvendi".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)