Sez. L, Sentenza n. 767 del 23/01/1995 (Rv. 489868 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi ultrasessantacinquenni non deambulanti o non autosufficienti - Diritto all'indennità di accompagnamento - Nel periodo anteriore alla legge n. 508 del 1988 - Estensione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, gli invalidi ultrasessantacinquenni non deambulanti o non autosufficienti hanno diritto all'indennità di accompagnamento anche nel periodo anteriore all'entrata in vigore della legge 21 novembre 1988 n. 508, non sussistendo un collegamento inscindibile tra la detta provvidenza e la pensione di inabilità.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)