Sez. L, Sentenza n. 5648 del 17/09/1986 (Rv. 448132 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INDENNITÀ DI TRASFERTA - CARATTERE RETRIBUTIVO OVVERO RESTITUTORIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE - RETRIBUZIONI IMPONIBILI AI FINI ASSICURATIVI - INCLUSIONE - LIMITI - ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE PER L'INTERO OVVERO RISPETTIVAMENTE PER IL CINQUANTA PER CENTO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INDENNITÀ DI TRASFERTA - CARATTERE RETRIBUTIVO OVVERO RESTITUTORIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE - RETRIBUZIONI IMPONIBILI AI FINI ASSICURATIVI - INCLUSIONE - LIMITI - ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE PER L'INTERO OVVERO RISPETTIVAMENTE PER IL CINQUANTA PER CENTO.*
Al fine di stabilire se l'indennità di trasferta corrisposta ai lavoratori cd. Trasfertisti (ossia a quelli che prestino ripetutamente la propria opera fuori Sede) rientri nella retribuzione imponibile ai fini contributivi occorre verificare se, in base alle norme contrattuali e alle concrete vicende del rapporto, risulti che il contratto di lavoro abbia come specifico oggetto lo svolgimento della prestazione lavorativa in luoghi sempre diversi, senza che vi sia una predeterminazione del luogo della prestazione medesima e quindi non ricorrano i requisiti spaziali e temporali che caratterizzano la trasferta in senso proprio (costituiti dal mutamento provvisorio della normale Sede di lavoro); in tal caso l'indennità corrisposta, comunque denominata, assume carattere retributivo, siccome collegata causa tipica e normale del rapporto di lavoro in quanto diretto a compensare il lavoratore in adempimento di un Obbligo contrattuale, e quindi deve essere integralmente compresa nella base imponibile ai fini previdenziali. Ove invece sia predeterminato il luogo della prestazione, l'invio, anche molto frequente, del lavoratore in luoghi diversi per sopperire ad esigenze dell'impresa, concreta i requisiti della trasferta in senso proprio e quindi l'emolumento corrisposto al lavoratore assume carattere restitutorio e, come tale, è assoggettabile alla contribuzione assicurativa nella misura ridotta del 50%. (V 3292/85, mass n 440958).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)