Sez. 3 - , Sentenza n. 19430 del 30/09/2016 (Rv. 642595 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE | Prova testimoniale - Rinnovazione in appello dell'assunzione dei testi escussi in primo grado - Principio enunciato dalla Corte EDU della necessità della rinnovazione in caso di "overturnig" della decisione di primo grado - Applicabilità ai giudizi risarcitori civili - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE
Il principio, affermato dalla Corte EDU, secondo cui l'art. 6 della CEDU impone di rinnovare l'istruzione dibattimentale ogni qualvolta si intenda riformare la sentenza assolutoria di primo grado (cd. "overturning") ha rilievo solo in ambito penalistico e non è applicabile ai giudizi risarcitori civili, governati - in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno - dalla diversa regola probatoria del "più probabile che non", e ciò tanto più ove venga richiesta in appello l'affermazione della responsabilità del presunto danneggiante negata, invece, dal giudice di primo grado (cfr. Corte EDU 21 settembre 2010, Marcos Barrios c. Italia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 356, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)