Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 442 del 1989
Massime (1)
Massima n. 13812
- Previdenza e assistenza sociale
- Titolare di pensione diretta I.N.P.S.
- Cumulo con pensione di riversibilità a carico del fondo speciale per i coltivatori diretti
- Integrazione al minimo di tale pensione
- Diritto
- Esclusione
- Manifesta inammissibilità della questione.
- Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma.
- Cost., art. 3.
Leggi la massima
Questione già decisa con sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale della norma denunziata. - v. S. n. 373/1989.
Norme impugnate
- art. 1, comma 2, legge 9 gennaio 1963, n. 9
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1989 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Cherubini Mario, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui l'I.N.P.S. aveva appellato la sentenza del Pretore di Viterbo affermativa del diritto del ricorrente, titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a percepire l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, il Tribunale di Viterbo con ordinanza emessa in data 16 febbraio 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente la predetta integrazione;
che, ad avviso del giudice rimettente, l'ipotesi in questione rimane estranea alle molteplici declaratorie d'illegittimità di cui è stata oggetto la normativa impugnata;
punto 2
Considerato che la norma impugnata è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima, con specifico riguardo all'ipotesi de qua, con la sentenza n. 373 del 1989;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 373 del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
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