Sez. 4, Sentenza n. 7339 del 15/01/2003 Ud. (dep. 14/02/2003) Rv. 223661 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI | Rifiuto del conducente dell'auto di sottoporsi all'accertamento clinico - Accompagnamento presso uffici di polizia giudiziaria per il prelievo di liquidi organici - Insussistenza del reato.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI
Ai fini della configurabilità del reato di rifiuto all'accertamento clinico sulla presenza nei liquidi organici di sostanze stupefacenti, trattandosi di accertamento diagnostico obbligatorio non coattivo, è necessario il rispetto delle modalità previste dall'art. 187 comma 5 codice della strada che prevede l'accompagnamento presso strutture pubbliche e pertanto non sussiste il reato nel caso in cui il rifiuto si sia manifestato dopo l'accompagnamento del conducente presso il comando dei vigili urbani dove veniva chiesto il prelievo delle urine.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 187 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)