Sez. 1, Sentenza n. 8371 del 20/06/2000 (Rv. 537805 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Da fatto illecito - Azione di rivalsa nei confronti del coobbligato - Configurabilità - Esclusione - Regresso - Presupposti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE
L'azione di rivalsa presuppone che l'obbligazione gravante su un soggetto possa essere trasferita ad un terzo tenuto, per legge o per contratto, a rivalere il soccombente di quanto egli sia tenuto a pagare al creditore; la medesima non è pertanto ipotizzabile nel caso di più debitori tenuti in solido a risarcire il danno derivante da un fatto ad essi imputabile, in quanto ciascuno è obbligato nei confronti del danneggiato per l'intero, salva l'azione di regresso di colui che abbia corrisposto l'intero credito nella misura determinata dalla gravità delle rispettive colpe e dalle conseguenze da esse derivanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)