Sez. 3, Sentenza n. 15376 del 06/07/2006 (Rv. 593561 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Sentenza decidente su opposizione all'esecuzione e su opposizione agli atti esecutivi - Regime delle impugnazioni.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, tanto come opposizione all'esecuzione quanto come opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte, soggette, rispettivamente, ad appello e a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, e che la qualificazione dell'azione operata dal giudice "a quo" non preclude neppure alla Cassazione la possibilità di dare alla opposizione un più appropriato "nomen iuris", anche ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)