Sez. 6, Sentenza n. 37016 del 14/05/2003 Ud. (dep. 26/09/2003) Rv. 227005 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - AUTOCALUNNIA - IN GENERE | Ravvedimento operoso consistente nella ritrattazione dell'autoincolpazione - Effetti - Reato impossibile - Condizioni - Necessità che la ritrattazione sia intervenuta senza soluzione di continuità con la falsa denuncia.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - AUTOCALUNNIA - IN GENERE
Nel delitto di autocalunnia la "ritrattazione" dell'incolpazione è idonea ad elidere l'offensività dell'azione solo se interviene senza soluzione di continuità con la presentazione della falsa denuncia e nel medesimo contesto, prima cioè che l'amministrazione della giustizia sia in qualche modo sviata od ostacolata; in tal caso, viene meno il carattere lesivo della stessa condotta autocalunniatrice per inidoneità dell'azione, ai sensi dell'art. 49 cod.pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 369, Cod. Pen. art. 376 CORTE COST., Cod. Pen. art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)