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Sez. 1, Sentenza n. 2354 del 12/04/1984 (Rv. 434391 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO - DOMANDA DEL CREDITORE RIVOLTA ALLA MODIFICAZIONE DELLO STATO PASSIVO DIVENUTO ESECUTIVO, ALL'INFUORI DEI PROCEDIMENTI TIPICI DI OPPOSIZIONE, IMPUGNAZIONE O REVOCAZIONE - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO DEL FALLIMENTO DI IMPROPONIBILITÀ DI DETTA ISTANZA - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE, EX ART. 111 COSTIT. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434391-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO - DOMANDA DEL CREDITORE RIVOLTA ALLA MODIFICAZIONE DELLO STATO PASSIVO DIVENUTO ESECUTIVO, ALL'INFUORI DEI PROCEDIMENTI TIPICI DI OPPOSIZIONE, IMPUGNAZIONE O REVOCAZIONE - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO DEL FALLIMENTO DI IMPROPONIBILITÀ DI DETTA ISTANZA - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE, EX ART. 111 COSTIT. - ESCLUSIONE.*

Il decreto, con il quale il giudice delegato del fallimento, a fronte della domanda del creditore rivolta alla modificazione dello stato passivo divenuto esecutivo - quale la domanda di ammissione in prededuzione di un credito di lavoro maturato durante l'amministrazione controllata poi seguita da fallimento, già ammesso al passivo con privilegio - dichiari l'improponibilità di detta istanza, in considerazione del fatto che lo stato passivo, già dichiarato esecutivo, non è suscettibile di revisione all'infuori dei procedimenti tipici di opposizione, impugnazione o revocazione, è privo di contenuto decisorio sulle posizioni soggettive degli interessati, avendo portata meramente ricognitiva di una situazione processuale ostativa ad iniziative diverse da quelle contemplate dalla legge, e, pertanto, non è impugnabile per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)