Sez. 1 - , Sentenza n. 24641 del 13/09/2021 (Rv. 662395 - 02)
CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Contenzioso tra istituto di credito e cliente - Diritto di quest'ultimo ad ottenere copia della documentazione bancaria - Soddisfacimento in sede di consulenza tecnica d’ufficio – Limiti. PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - INDAGINI - In genere.
CONTRATTI BANCARI - IN GENERE
In tema di contenzioso tra istituto di credito e cliente, il diritto di quest'ultimo ad ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, non può essere soddisfatto in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, se il cliente non ha precedentemente formulato la relativa richiesta alla banca e la documentazione riguarda fatti o situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento di domande o eccezioni, devono necessariamente essere provati dalla parte che le ha formulate.
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 119 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)