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Sez. 6, Sentenza n. 22404 del 12/05/2026 Ud. (dep. 17/06/2026) Rv. 290204-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Continuazione tra reati che costituiscono ancora "res iudicanda" e reati già oggetto di giudicato - Divieto di "reformatio in peius" - Applicazione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290204-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

In tema di continuazione, il giudice della cognizione che valuta reato più grave quello sottoposto al suo esame e reati satellite quelli già giudicati con sentenza irrevocabile, nel rideterminare la pena, non può quantificare l'aumento relativo a questi ultimi in misura superiore a quella stabilita nella sentenza irrevocabile, in ragione del divieto di "reformatio in peius", di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto illegittimo l'aumento di pena disposto per il delitto di associazione mafiosa già giudicato, rimasto reato satellite anche dopo l'individuazione, quale reato più grave, di un diverso delitto associativo in luogo dell'estorsione).

Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)