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Sez. 1, Ordinanza n. 20034 del 22/07/2024 (Rv. 671690-02)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE | Separazione consensuale - Contenuto essenziale ed eventuale - Interpretazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671690-02

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE

In tema di separazione consensuale, per distinguere i patti che integrano il contenuto eventuale degli accordi da quelli che costituiscono il contenuto essenziale - i quali non sono suscettibili di modifica o revoca ex art. 710 c.p.c. né possono essere sostituiti dalle condizioni conseguenti al divorzio, ma sono negozi autonomi, che regolano i reciproci rapporti dei coniugi ai sensi dell'art. 1372 c.c. - l'interprete è chiamato a indagare la comune intenzione delle parti, accertando se si tratti di patti che hanno nella separazione una mera occasione, e non la loro causa concreta, facendo uso dei canoni interpretativi forniti dall'art. 1362 e ss. c.c., secondo i quali il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, poiché non aveva verificato, secondo i canoni di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., se l'attribuzione della casa familiare rispondesse alla finalità, propria delle condizioni essenziali della separazione, di assicurare al coniuge economicamente più debole il diritto al mantenimento).

Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 473 bis, Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 337 sexies com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)