Sez. 2, Sentenza n. 604 del 03/03/1971 Ud. (dep. 25/06/1971) Rv. 118544 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - RILEVABILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE PER CAUSA SOPRAVVENUTA - PREGIUDIZIALITA DELLA DECLARATORIA DELLE CAUSE DI NON PUNIBILITA.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - RILEVABILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE PER CAUSA SOPRAVVENUTA - PREGIUDIZIALITA DELLA DECLARATORIA DELLE CAUSE DI NON PUNIBILITA.*
Le cause di non punibilita, d'improcedibilita dell'Azione penale e di Estinzione del reato di cui all'art 152 cod proc pen debbono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del processo e sono pregiudiziali alla pronunzia d'inammissibilita dell'impugnazione per causa sopravvenuta purche, peraltro, non si tratti d'inammissibilita originaria, la quale impedisce la formazione di un rapporto processuale valido, ma non impedisce la formazione del giudicato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)