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Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 08/07/2014 (Rv. 631695 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO | Interruzione del processo - Riassunzione valida e tempestiva nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti - Declaratoria di estinzione del processo nei confronti degli altri - Natura di sentenza definitiva - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631695-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO

In caso di litisconsorzio facoltativo e, quindi, di cause scindibili, la nullità, la tardività o l'assoluta mancanza dell'atto di riassunzione del processo nei confronti di alcuni coobbligati non si estende ai rapporti processuali relativi agli altri, nei cui riguardi la riassunzione sia stata validamente e tempestivamente eseguita, estinguendosi il giudizio, in applicazione del principio previsto dall'art. 1306 cod. civ., esclusivamente con riferimento ai primi, nei cui confronti la conseguente declaratoria di estinzione ha natura di sentenza definitiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)