Nuove norme sulla imposta di pubblicita'
Testo in vigore al
Titolo I. Norme generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 27 dicembre 1952, n. 3596, che delega al Governo l'emanazione di nuove norme sull'imposta di pubblicita';
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 126, che fissa al 30 giugno 1954 il termine per l'emanazione delle dette norme;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentita la Commissione parlamentare costituita ai sensi dell'art. 7 della su citata legge 27 dicembre 1952, n. 3596;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il bilancio;
Decreta:
Art. 1
1. La pubblicita', attuata con qualsiasi mezzo, per qualsiasi fine e con qualsiasi forma nel territorio della Repubblica, e' soggetta ad una speciale imposta nella misura e nei modi previsti dal presente decreto.
Art. 2
1. L'imposta di cui al precedente articolo e' fissa, graduale o proporzionale.
2. L'imposta fissa colpisce in un'unica misura la pubblicita' di una determinata specie con riguardo soltanto alla natura di essa.
3. L'imposta graduale e' stabilita in una misura che varia secondo il numero, le dimensioni, la durata ed altri elementi connaturali all'oggetto imponibile.
4. L'imposta proporzionale e' ragguagliata, mediante una percentuale costante, al corrispettivo della pubblicita'.
5. Ai fini dell'applicazione dell'imposta proporzionale, le frazioni dell'imponibile inferiori alle cento lire si considerano come un centinaio intero.
6. Gli importi dovuti a titolo d'imposta fissa o graduale e le aliquote d'imposta proporzionale sono stabiliti per ciascuna specie di pubblicita' nell'annessa tariffa (allegato A).
Art. 3
1. La imposta sulla pubblicita' si corrisponde o in modo ordinario con l'applicazione di marche da bollo o in modo straordinario con
l'applicazione del bollo a punzone da parte degli Uffici dei registro
o in modo virtuale mediante pagamento del tributo agli stessi Uffici.
2. Le marche debbono essere annullate direttamente dagli interessati
con la data scritta oppure impressa con perforazione o con bollo ad inchiostro grasso o copiativo parte sul foglio e parte sulla marca.
3. La marca deve essere apposta sulla parte visibile del foglio.
4. L'apposizione del bollo a punzone viene eseguita dagli Uffici del registro a cio' autorizzati.
5. Il Ministro per le finanze e' autorizzato a determinare con proprio decreto la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi di uno speciale bollo a punzone e di speciali marche da servire esclusivamente per la riscossione della imposta sulla pubblicita'.
6. Alla distribuzione ed alla vendita delle predette marche si applicheranno le norme vigenti in materia di distribuzione e vendita di valori bollati.
Art. 4
1. E' vietato:
1) di scrivere sull'impronta del bollo a punzone;
2) di scrivere sulla marca tranne che per eseguirne l'annullamento nei casi e nei modi previsti;
3) di applicare la marca non intiera o composta di parti di una o diverse marche e di applicare marche che portino tracce di precedente uso;
4) di apporre ed annullare le marche in luogo ed in modo diverso da quello prescritto.
Art. 5
1. L'imposta prevista dal presente decreto non e' compresa nell'abbonamento alle tasse ed imposte indirette sugli affari del quale fruiscono a norma delle vigenti disposizioni, taluni istituti ed enti.
Titolo II. Disposizioni relative agli avvisi al pubblico
Art. 6
1. La imposta sugli avvisi fatti su carta o cartone e sulle decalcomanie e vetrofanie si corrisponde, giusta le prescrizioni della annessa tariffa (allegato A), a mezzo di marche o di bollo a punzone.
Art. 7
1. Per gli avvisi, tabelle e targhe fatti mediante la pittura o con qualsiasi altro mezzo su materia diversa dalla carta e per gli avvisi luminosi o illuminati l'imposta prevista dalla tariffa (allegato A) e' dovuta trimestralmente in base ad apposita denunzia da presentarsi all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione gli avvisi devono essere affissi o esposti.
2. La denunzia deve contenere il numero, l'oggetto e le dimensioni degli avvisi, il luogo e la durata della affissione o esposizione.
3. Per la pubblicita' effettuata in piu' circoscrizioni di Uffici del registro la denunzia di cui sopra potra' essere presentata all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno domicilio o sede coloro che intendono affiggere o esporre gli avvisi, tabelle e targhe.
4. In tal caso alla denunzia deve essere allegato l'elenco dei Comuni nei quali viene eseguita la pubblicita', con l'indicazione del numero e delle dimensioni degli avvisi da affiggere o da esporre in ciascun Comune, specificando il numero degli avvisi la cui affissione o esposizione deve essere autorizzata dalle Amministrazioni comunali e quelli per i quali tale autorizzazione non sia richiesta.
5. Per la pubblicita' concessa o effettuata dalle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato, delle poste e telecomunicazioni e della Azienda nazionale autonoma delle strade statali, la denunzia deve essere presentata dalle dette Amministrazioni e deve contenere l'indicazione del numero complessivo e delle dimensioni degli avvisi, tabelle e targhe da affiggere o da esporre. L'imposta, e' dovuta dalle stesse Amministrazioni anche per la pubblicita' eseguita per conto di terzi, con diritto di rivalsa verso il committente.
Art. 8
1. La denunzia di cui all'articolo precedente e' fatta in duplice esemplare sugli appositi stampati forniti dall'Amministrazione finanziaria.
2. Essa deve essere presentata anteriormente all'inizio della pubblicita' e vale per il trimestre in corso. Per trimestri s'intendono i periodi dell'anno che vanno dal 1 gennaio al 31 marzo, dal 1 aprile al 30 giugno, dal 1 luglio al 30 settembre, dal 1 ottobre al 31 dicembre.
3. Il pagamento della imposta deve essere effettuato al momento della presentazione della denunzia.
4. Gli estremi della quietanza di pagamento devono annotarsi su entrambi gli esemplari della detta denunzia, di cui uno viene restituito al denunziante. Questi deve conservarlo finche' dura l'esposizione degli avvisi e deve esibirlo ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti incaricati dell'accertamento delle trasgressioni alle norme del presente decreto.
5. Ove negli ultimi dieci giorni del trimestre non venga data disdetta al competente Ufficio del registro, la denunzia s'intende tacitamente rinnovata ed il pagamento dell'imposta deve essere eseguito entro i primi dieci giorni di ciascun trimestre.
6. E' consentito il pagamento anticipato dell'imposta per l'intero anno solare e non ne e' ammesso il rimborso ove la pubblicita' venga a cessare per qualsiasi causa nel periodo per il quale il tributo e' stato corrisposto.
Art. 9
1. Per gli avvisi distribuiti a scopo pubblicitario - volanti, a mano o per posta - l'imposta si corrisponde mediante denunzia in doppio esemplare, da presentarsi all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione e' domiciliata la persona o ha sede la ditta nel cui interesse e fatta la distribuzione e prima che questa si effettui.
2. La denunzia deve contenere l'indicazione del numero e dell'oggetto degli avvisi nonche' la durata della distribuzione e deve essere corredata, per gli avvisi stampati o litografati, dal bollettino o buono di consegna rilasciato dalla tipografia.
3. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato al momento della presentazione della denunzia.
4. Un esemplare della denunzia, munito degli estremi della quietanza di pagamento dell'imposta, deve essere restituito al denunziante perche' questi possa provare durante e dopo la distribuzione, di avere assolto il tributo.
5. Con le stesse modalita' di cui ai precedenti comma si corrisponde l'imposta per la pubblicita' effettuata da aerei con lancio di manifestini o di oggetti pubblicitari, con avvisi o disegni fumogeni, striscioni e simili
Art. 10
1. Per la pubblicita' stampata o stampigliata su bollette, biglietti e ricevute di pubblici servizi, schede di giuochi pronostici, carte da giuoco, scatole di fiammiferi, pacchetti di sigari e sigarette ed altri generi di monopolio, moduli della Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, nonche' quella stampigliata a cura della detta Amministrazione sulla corrispondenza, L'imposta di cui all'art. 7, lettera b) della tariffa (allegato A) e' dovuta in base a denunzia da presentarsi all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione ha domicilio o sede la persona, ente o impresa assuntrice della pubblicita'.
2. La denunzia, da farsi in doppio esemplare, si presenta a trimestri maturati entro venti giorni dalla scadenza di ciascun trimestre.
3. L'imposta e' dovuta dal detto assuntore della pubblicita' sul corrispettivo fatturato per la pubblicita' stessa, con diritto di rivalsa verso il committente.
4. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito al momento della presentazione della denunzia, un esemplare della quale deve essere restituito al denunziante che deve conservarlo per il periodo di anni cinque.
Titolo III. Disposizioni relative alle inserzioni nei giornali, riviste ed altre stampe
Art. 11
1. L'imposta per la pubblicita' a mezzo di inserzioni a pagamento in giornali, riviste ed altre stampe e' dovuta dall'editore o dalla ditta, impresa o societa' pubblicitaria che provvede all'inserzione con diritto di rivalsa verso il committente.
2. Essa e' commisurata all'importo riscosso per la prestazione pubblicitaria e, per le inserzioni eseguite in reciprocita', all'importo equivalente calcolato in base al prezzo di tariffa.
3. Tali importi devono risultare da appositi e distinti bollettari a madre e figlia.
4. Le matrici dei bollettari devono essere conservate per anni cinque e devono essere esibite ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti dell'Amministrazione finanziaria muniti di apposita tessera di riconoscimento.
5. Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalita' per l'uso dei bollettari.
Art. 12
1. Per i giornali quotidiani puo' essere consentito l'uso contemporaneo di piu' di uno dei bollettari di cui al precedente art. 11.
2. L'autorizzazione e' accordata dall'Intendenza, di finanza su domanda della Direzione del giornale o della societa' assuntrice della pubblicita'.
Art. 13
1. Nei giornali e nei periodici che si pubblicano almeno una volta alla settimana devono essere riprodotte in ogni numero le tariffe del costo delle inserzioni.
2. Per le pubblicazioni diverse da quelle di cui sopra non e' fatto obbligo di pubblicare le tariffe ma queste dovranno essere, dai rispettivi editori, notificate all'Ufficio del registro competente entro dieci giorni dall'inizio della pubblicazione. Le variazioni nelle tariffe devono, del pari, essere notificate entro dieci giorni dalla loro entrata in vigore.
Art. 14
1. La imposta sulle inserzioni nei giornali, riviste ed altre stampe deve essere corrisposta in modo virtuale presso l'Ufficio del registro del Comune ove vengono effettuate le pubblicazioni, mediante denunzia trimestrale.
2. La denunzia, da farsi in doppio esemplare, si presenta a trimestri maturati, entro venti giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, e deve indicare distintamente gli importi delle somme risultanti dai bollettari di cui ai precedenti articoli 11 e 12.
3. Il pagamento deve essere eseguito all'atto della presentazione della denunzia.
4. Ove l'imponibile annuo superi i cinquecento milioni di lire e' in facolta' del Ministro per le finanze di autorizzare il pagamento della imposta in base a liquidazione provvisoria soggetta a conguaglio.
5. Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma gli interessati debbono presentare apposita domanda, dichiarando, in via presuntiva, le somme che dovranno essere riscosse nel corso dell'anno per inserzioni pubblicitarie.
6. Sulla base della dichiarazione presentata ed a seguito della autorizzazione ministeriale, l'Ufficio del registro competente procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i trimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.
7. Ai fini della liquidazione definitiva dell'imposta gli interessati devono entro il mese di gennaio presentare all'Ufficio del registro una dichiarazione attestante le somme riscosse nell'anno precedente.
8. L'Ufficio procede alla liquidazione definitiva della imposta dovuta per il detto anno conteggiando le differenze a debito o a credito degli interessati, nella rata trimestrale scadente il 31 marzo, e, occorrendo, in quella successiva.
9. Tale liquidazione, ragguagliata ad anno, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione della imposta per l'anno in corso.
10. L'autorizzazione di cui al precedente articolo e' concessa a tempo indeterminato e si intende revocata ove l'imponibile definitivo non superi i cinquecento milioni di lire. Qualora gli interessati intendano rinunziare alla autorizzazione dovranno darne notificazione scritta all'Ufficio' del registro entro il 31 dicembre.
Titolo IV. Disposizioni relative alla pubblicita' cinematografica, radiofonica, televisiva o ambulante
Art. 15
1. L'imposta per la pubblicita' a mezzo proiezioni cinematografiche e' dovuta da chiunque si assume l'obbligo di provvedere alla proiezione sia direttamente che a mezzo di terzi con diritto di rivalsa verso il committente.
2. Essa e' commisurata al corrispettivo della proiezione pubblicitaria che deve risultare da appositi bollettari a madre e figlia.
3. Detti bollettari devono essere vidimati, prima di essere posti in uso, dall'Ufficio del registro che deve attestare sull'ultima pagina di essi il numero delle bollette che li compongono.
4. L'imposta e' liquidata e riscossa con le norme del titolo III in quanto applicabili.
5. A tal fine, dal bollettario devono risultare fra l'altro l'oggetto, le caratteristiche e le dimensioni del film pubblicitario.
6. Su questo deve essere fatto apporre a cura del responsabile del pagamento dell'imposta, il numero e la data della bolletta e il nome e la sede della ditta che ha rilasciato la bolletta stessa.
Art. 16
1. L'imposta per la pubblicita' radiofonica e televisiva e' dovuta da chiunque assume l'obbligo di provvedere alla pubblicita' sia direttamente che a mezzo di terzi, con diritto di rivalsa verso il committente.
2. Essa e' liquidata e corrisposta con l'osservanza delle norme previste dal titolo III, in quanto applicabili.
3. La denunzia ed il versamento dell'imposta devono essere eseguiti all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione ha sede l'assuntore della pubblicita'. Qualora questi sia un ente od una societa' avente filiali o succursali, la denunzia ed il pagamento dell'imposta, possono essere eseguiti all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione trovasi la filiale o succursale.
Art. 17
1. Per la pubblicita' ambulante prevista dall'art. 11, n. 1 della annessa tariffa (allegato A), l'imposta si corrisponde in modo virtuale in base a denunzia da presentarsi in duplice esemplare all'Ufficio del registro del Comune dove si effettua la pubblicita' o del domicilio del richiedente e sempre prima dell'inizio della pubblicita' stessa.
2. Il pagamento dell'imposta si effettua al momento della presentazione della denunzia, un esemplare della quale viene restituito al richiedente con gli estremi dell'avvenuto pagamento.
3. Per la pubblicita' ambulante effettuata a mezzo di autoveicoli, l'imposta prevista dall'art. 11, n. 2 dell'annessa tariffa (allegato A), si corrisponde in modo virtuale in base a denunzia da presentarsi all'Ufficio del registro del distretto ove risiede il denunziante.
4. L'Ufficio liquida e riscuote l'imposta rilasciando apposita bolletta per ogni autoveicolo.
5. Per la presentazione della denunzia e per il pagamento della imposta, si osservano le norme del precedente art. 8.
6. Per la pubblicita' effettuata con autoveicoli o con veicoli a trazione animale, il conducente deve fornire la prova del pagamento dell'imposta ad ogni richiesta degli organi cui e' devoluto l'accertamento delle violazioni.
Titolo V. Esazione coattiva - Esenzioni - Sanzioni - Accertamento delle violazioni - Contenzioso amministrativo e giudiziario - Prescrizione.
Art. 18
1. Per la riscossione coattiva dell'imposta prevista dal presente decreto si applicano le disposizioni contenute nella legge sull'imposta di registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni.