Sez. 1, Sentenza n. 11473 del 20/11/1993 (Rv. 484419 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - In genere | Redditi di impresa - Passività e costi inferiori a quelli risultanti dalle registrazioni contabili - Esposizione nella dichiarazione - Conseguenze - Accertamento analitico - Induttivo - Ammissibilità - Presunzione di maggiori ricavi - Inammissibilità.
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - In genere
In materia di accertamento dei redditi di impresa, il fatto che il contribuente abbia esposto in dichiarazione passività e costi inferiori a quelli effettivi risultanti dalle registrazioni contabili, che vale a giustificare sul piano formale il ricorso dell'ufficio all'accertamento analitico - induttivo di cui all'art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, non può di per sè comportare la presunzione che anche i ricavi dichiarati siano inferiori al quelli effettivi; né a tal fine può soccorrere il mero riferimento alla normale media di incidenza dei costi sui ricavi nel settore in cui opera il contribuente, poiché si tratta di elemento che, proprio per la sua natura di media, può assumere significato nel singolo caso solo se sorretto da concreti elementi di fatto riferiti a quella fattispecie, non escludendo esso, ma anzi postulando che a formare la media concorrono imprese con redditività inferiore o addirittura in pareggio o in perdita.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)