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Norme concernenti il servizio farmaceutico

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia e' rilasciata con provvedimento definitivo del medico provinciale e con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge.

2. Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che non vi sia piu' di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.

3. Non si terra' conto del resto, se non superiore al 50 per cento nei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti.

4. Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.

5. La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie.

Art. 2

1. Ogni comune deve avere una pianta organica delle farmacie nella quale e' determinato il numero, le singole sedi farmaceutiche e la zona di ciascuna di esse, in rapporto a quanto disposto dal precedente articolo 1.

2. La pianta organica dei singoli comuni e' stabilita con provvedimento definitivo del medico provinciale, sentiti il consiglio comunale interessato e il consiglio provinciale di sanita'. Il sindaco del comune interessato ha diritto di intervenire con voto consultivo alle riunioni del consiglio provinciale di sanita' in cui si discute la pianta organica del suo comune.

3. La pianta organica e' pubblicata sul foglio annunzi legali della provincia ed e' affissa per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del comune.

4. La pianta organica e' sottoposta a revisione ogni due anni, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicata dall'Istituto centrale di statistica.

5. La revisione deve essere effettuata entro il mese di dicembre di ogni anno pari con provvedimento definitivo del medico provinciale secondo le norme stabilite dal secondo comma del presente articolo.

6. La pianta organica deve essere pubblicata sul foglio degli annunzi legali della provincia improrogabilmente entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' avvenuta la revisione.

Art. 3

1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari.

2. Sono ammessi al concorso previsto nel comma precedente i cittadini italiani maggiori di eta' in possesso dei diritti civili e politici, di sana costituzione fisica e iscritti nell'albo professionale dei farmacisti.

3. Al concorso per il conferimento di farmacie urbane possono partecipare soltanto coloro che oltre ai requisiti indicati nel comma precedente siano o siano stati:

  1. a) titolari o direttori di una farmacia rurale da almeno 3 anni;

  2. b) titolari o direttori di farmacie urbane o collaboratori presso farmacie da almeno 5 anni;

  3. e) professori universitari titolari di cattedra della facolta' di farmacia;

  4. d) gli aiuti e assistenti ordinari, straordinari o volontari di detta facolta' con 5 anni di anzianita';

  5. e) i farmacisti che abbiano trasferito la propria titolarita' dopo 10 anni dall'atto del trasferimento;

  6. f) i farmacisti direttori di cooperative farmaceutiche e i farmacisti collaboratori scientifici dell'industria farmaceutica iscritti all'albo professionale con 5 anni di anzianita'.

4. Al concorso per farmacie rurali possono partecipare tutti i farmacisti iscritti all'albo professionale.

5. Nella domanda di ammissione al concorso il concorrente dovra' chiedere le sedi in ordine di preferenza e dovra' accettare la prima farmacia che gli verra' assegnata in base alla graduatoria e all'ordine di preferenza da lui indicato. In caso di non accettazione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione fatta dal medico provinciale, non potra' optare per altre sedi.

6. E' vietata la partecipazione contemporanea a piu' di tre concorsi provinciali a pena di esclusione da ciascun concorso da pronunciarsi dalla commissione esaminatrice a termini dell'articolo 8 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706.

Art. 4

1. La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami di cui al precedente articolo 3 e' nominata dal medico provinciale ed e' composta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' con la qualifica non inferiore a direttore di divisione, che la presiede; da un funzionario della carriera direttiva dei medici o dei farmacisti o dei chimici del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore, rispettivamente, a medico provinciale superiore, farmacista superiore o chimico superiore, escluso il medico provinciale che ha bandito il concorso; da due farmacisti esercenti in farmacia di cui uno non titolare, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti e da un professore di ruolo, non di ruolo o incaricato di cattedra universitaria della facolta' di farmacia.

2. Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'.

Art. 5

1. Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 20 punti per le prove di esame.

2. I titoli si distinguono in titoli di studio e di carriera e in titoli relativi all'esercizio professionale.

Art. 6

1. Le prove di esame consistono in una prova pratica riguardante, la tecnica farmaceutica, limitatamente all'esercizio pratico della professione e in una prova orale riguardante, oltre la tecnica farmaceutica, anche la farmacologia e la legislazione farmaceutica, secondo i programmi che saranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanita' sentiti il Consiglio superiore di sanita' e la federazione degli ordini dei farmacisti.

2. Ogni commissario dispone di 10 punti per la prova pratica e di altrettanti per la prova orale.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova pratica abbiano riportato almeno sei decimi.

4. Saranno giudicati idonei i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi in ciascuna delle due prove di esami.

Art. 7

1. Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:

  1. 1) fino ad un massimo di punti 3,50 per titoli di studio e di carriera;

  2. 2) fino ad un massimo di punti 6,50 per titoli relativi all'esercizio professionale.

2. La valutazione dell'esercizio professionale non puo' superare i 20 anni di attivita' di servizio e non puo' essere inferiore ad un anno sia come titolare che come collaboratore di farmacia.

3. L'esercizio professionale e' valutato:

  1. a) dal 1° al 10° anno: punti 0,55 per anno;

  2. b) dall'11° al 20°: punti 0,10 per anno.

4. Tale punteggio va attribuito per ogni anno di effettivo servizio come titolare o come direttore della farmacia.

5. Per i collaboratori il punteggio e' ridotto rispettivamente a punti 0,50 e a punti 0,09. Per i coadiutori nell'industria farmaceutica nonche' per gli altri farmacisti iscritti all'albo e che esercitano attivita' complementare, il punteggio e' ridotto rispettivamente a punti 0,40 e a punti 0,08.

6. Il servizio di direttore di officine farmaceutiche previsto dagli articoli 144 e 161 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' equiparato a quello di direttore di farmacia, mentre il servizio di direttore dei depositi di cui all'articolo 188-bis del predetto testo unico e' equiparato al servizio di collaboratore in farmacia.

7. Al concorrente figlio, o in mancanza di figli, al coniuge del farmacista la cui farmacia sia a concorso sono riconosciuti punti 10 complessivi sulla categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale.

8. Ai mutilati e invalidi di guerra in godimento di pensione di guerra di una delle prime quattro categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e ai mutilati e invalidi civili la cui capacita' lavorativa risulti ridotta di almeno un terzo sono riconosciuti punti 10 complessivi per la categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale.

Art. 8

1. Le funzioni attribuite dalle vigenti norme alla commissione di cui all'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, eccettuate quelle relative al concorso previsto negli articoli precedenti, sono affidate ad una commissione nominata, al principio di ogni anno, dal medico provinciale che la presiede, e composta: da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita', da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno, da due farmacisti iscritti all'albo professionale di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, scelti su terna proposta dall'ordine dei farmacisti della provincia.

2. Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'.

Art. 9

1. Le farmacie che si rendano vacanti e quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica possono, per la meta', essere assunte in gestione dal comune secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

2. Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o piu' ospedali civili, il diritto alla prelazione per l'assunzione della gestione spetta rispettivamente all'amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente il maggior numero di posti letto.

3. Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la prelazione prevista ai commi precedenti si esercita alternativamente al concorso previsto al precedente articolo 3, tenendo presenti le prelazioni previste nei due commi precedenti per determinare l'inizio dell'alternanza.

4. Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per l'unita' eccedente, al comune.

5. Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il coniuge farmacista purche' iscritti all'albo.

6. Nei casi di relazione previsti dal presente articolo restano salvi gli obblighi contemplati dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 10

1. Il medico provinciale da' notizia, mediante pubblicazione sul foglio degli annunzi legali della provincia, delle farmacie vacanti o di nuova istituzione.

2. Entro 20 giorni dalla pubblicazione sul foglio indicato al comma precedente del decreto che dichiara la vacanza della sede o del decreto di revisione della pianta organica, il medico provinciale comunica il decreto stesso al sindaco del comune o al presidente dell'amministrazione ospedaliera interessata indicando il numero delle sedi offerte in prelazione.

3. L'amministrazione comunale o quella ospedaliera entro 60 giorni dall'avvenuta notifica delibera, nei modi di legge, l'eventuale assunzione della gestione della farmacia dandone immediata comunicazione al medico provinciale. In mancanza di tempestiva comunicazione l'amministrazione comunale o quella ospedaliera decade dal diritto di prelazione.

4. Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia, da parte del comune, l'amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto di approvazione da parte della giunta provinciale amministrativa, deve approvare il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore.

5. Per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie dei comuni e delle aziende municipalizzate, si applica l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854.

6. Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia resasi vacante o di nuova istituzione da parte dell'amministrazione ospedaliera, questa deve deliberare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore, in base alle vigenti disposizioni sui concorsi per farmacisti ospedalieri.

7. E' in facolta' dell'amministrazione ospedaliera affidare la direzione della farmacia ad uno dei propri farmacisti iscritti all'albo professionale e sempreche' assunto a seguito di concorso per farmacisti ospedalieri.

Art. 11

1. Il titolare della farmacia deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia. Il contravventore decade dal titolo.

2. E' tuttavia consentita la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale ed economica della farmacia:

  1. a) per motivi di salute;

  2. b) per obblighi militari;

  3. c) per i casi di chiamata a funzioni pubbliche elettive.

3. Nel caso previsto dalla lettera a) del precedente comma il medico provinciale, trascorsi tre mesi di malattia, sottoporra' il farmacista a visita medica a seguito della quale fissera' la data di riassunzione della gestione personale della farmacia ovvero la proroga della gestione provvisoria.

4. Allo scadere di ogni periodo di proroga il medico provinciale, previa visita medica, potra' concedere una nuova proroga.

5. La durata complessiva della gestione provvisoria per malattia non potra' superare un periodo continuativo di 5 anni ovvero di 6 anni per un decennio.

6. Due periodi di gestione provvisoria agli effetti del periodo massimo previsto dal comma precedente si sommano quando tra essi non interceda un periodo di gestione personale superiore a tre mesi.

7. E' altresi' consentita la sostituzione temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni per gravi motivi di famiglia o per ferie annuali.