Sez. 1, Sentenza n. 1430 del 30/05/1966 (Rv. 322844 - 01)
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - SEQUESTRO GIUDIZIARIO DEL BENE - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - SEQUESTRO GIUDIZIARIO DEL BENE - IRRILEVANZA.*
Ai sensi dell'art. 1591 cod.civ., il conduttore in mora nella restituzione del fondo, e tenuto a pagare al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna ed a risarcirgli i danni non soltanto nell'ipotesi della sua effettiva permanenza, dopo la scadenza del contratto, nella detenzione del fondo, ma anche nell'ipotesi in cui sia stato spogliato di tale detenzione a seguito di sequestro giudiziario promosso dal locatore a causa del suo ingiusto rifiuto a restituire il fondo. Anche in tal caso, infatti, l'inadempienza del conduttore costituisce causa unica e determinante del danno subito dal locatore. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)