Sez. L, Sentenza n. 9801 del 09/11/1996 (Rv. 500445 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Requisito della autenticità della copia della sentenza - Conformità all'originale desumibile da attestazione di un pubblico ufficiale non emessa secondo le formalità di cui all'art. 2714 cod. civ. - Ipotesi di produzione della copia notificata della sentenza - Idoneità in difetto di contestazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO
Nel giudizio di cassazione, il requisito della produzione da parte del ricorrente di copia autentica della sentenza (o altra decisione) impugnata, previsto a pena di improcedibilità dall'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., può ritenersi integrato anche quando la conformità all'originale della copia prodotta, pur non formalizzata a norma dell'art. 2714 cod. civ. e delle disposizioni processuali, oltre a non essere contestata, risulti da un atto di un pubblico ufficiale che faccia presumere l'avvenuta comparazione con l'originale o almeno con un'altra copia autentica, così come nel caso in cui sia prodotta la copia notificata della copia autentica della sentenza, provvista di relata dell'ufficiale giudiziario, la quale attestando la notifica di una copia dell'atto, presuppone un previo controllo di conformità da parte del pubblico ufficiale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 2, Cod. Civ. art. 2714, Cod. Proc. Civ. art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)