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Sez. 2, Ordinanza n. 13155 del 18/05/2025 (Rv. 674930-01)

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - DISTANZE | Muro di cinta - Esenzione dal computo delle distanze tra costruzioni - Requisiti - Muro sopraelevato su fabbricato a delimitazione della terrazza di copertura - Muro parte integrante di un patio - Inclusione nel computo delle distanze - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674930-01

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - DISTANZE

Il muro di cinta, da non considerare per il computo delle distanze tra costruzioni, è solo quello con facce emergenti dal suolo che, essendo destinato alla demarcazione della linea di confine ed alla separazione dei fondi, si presenti separato da ogni altra costruzione; esulano, pertanto, da tale nozione, sia il muro eretto in sopraelevazione di un fabbricato, a delimitazione di una terrazza di copertura di questo, sia quello costituente delimitazione laterale di un patio, giacché ambedue tali manufatti non si configurano separati dall'edificio cui ineriscono ma restano in esso incorporati.

Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 878

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)