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Sez. 5, Sentenza n. 5420 del 04/04/1984 Ud. (dep. 12/06/1984) Rv. 164753 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON DETERMINANTI ANNULLAMENTO - REATO CONTINUATO - ESTINZIONE PER AMNISTIA DEL REATO PIÙ GRAVE - CALCOLO DELLA PENA RESIDUA - DETERMINAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164753-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON DETERMINANTI ANNULLAMENTO - REATO CONTINUATO - ESTINZIONE PER AMNISTIA DEL REATO PIÙ GRAVE - CALCOLO DELLA PENA RESIDUA - DETERMINAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*

Nel caso in cui la Corte di Cassazione debba dichiarare estinto per amnistia uno dei due reati erroneamente ritenuti dal giudice di merito come configuranti un'unica ipotesi delittuosa, per la Determinazione della pena residua si deve fare ricorso all'art. 538, ultimo comma, cod. proc. pen., trattandosi di applicare una disposizione più favorevole all'imputato, la Corte, pertanto, può decidere nel merito, senza disporre il rinvio, procedendo direttamente alla Determinazione della pena residua. (Cfr. 6 luglio 1979, magini, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)