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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 457 del 1987

Decisione
decisa il 1987-11-12, depositata il 1987-12-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:457
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 3773

  • Processo penale
  • Rinnovazione, pubblicazione e copia di atti
  • Pubblicazione arbitraria di atti relativi all'istruzione
  • Divieto
  • Assolutezza
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • Artt. 684 cod.pen. e 164, comma primo, n. 1, cod.proc.pen.
  • Art. 21, comma primo, Cost.
Leggi la massima
La tutela del segreto istruttorio è rafforzata nei confronti della stampa, nel senso che il divieto di pubblicazione di notizie con tale mezzo è totale (pubblicazione fatta da chiunque in qualsiasi modo) e non ammette eccezioni, né esoneri, né distinzioni fra atto ed atto; e ciò sia "in considerazione della importanza nella vita sociale della stampa" sia per "assicurare la serenità e la indipendenza del giudice" sia per "tutelare, nella fase istruttoria,la dignità e la reputazione di tutti coloro che, sotto differenti vesti, partecipano al processo". (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 21, comma primo, Cost., e relativa agli artt. 684 cod.pen. e 164, n. 1, cod.proc.pen., "nella parte in cui non prevedono limiti all'assoluto divieto di pubblicazione di atti o documenti di procedimento penale in fase di istruzione e non stabiliscono forme di verifica della sussistenza dell'esigenza di giustizia alla non pubblicazione degli atti e dei documenti stessi"). - Cfr. S.n. 18/1966.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 3774

  • Processo penale
  • Rinnovazione, pubblicazione e copia di atti
  • Pubblicazione arbitraria di atti relativi all'istruzione
  • Divieto
  • Omessa previsione di un termine massimo e certo per il mantenimento del divieto
  • Manifesta inammissibilità della questione.
  • Artt. 684 cod.pen. e 164, comma primo, n. 1, cod.proc.pen.
  • Art. 21, comma primo, Cost.
Leggi la massima
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale che, richiedendo l'apprestamento di un'apposita norma, implicherebbero scelte discrezionali riservate al legislatore. (Manifesta inammissibilità della questione sollevata in riferi- mento all'art. 21, comma primo, Cost., e relativa agli artt. 684 cod.pen. e 164, comma primo, n.1, cod.proc.pen., "nella parte in cui non prevedono un termine massimo e certo per il mantenimento del divieto, diverso dalla prescrizione").

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 684 del codice penale e 164, primo comma, n. 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1983 dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 768 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 9 giugno 1983, ha denunciato, in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 684 del codice penale e 164, primo comma, n. 1, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevedono limiti all'assoluto divieto di pubblicazione di atti o documenti di procedimento penale in fase di istruzione e non stabiliscono forme di verifica della sussistenza dell'esigenza di giustizia alla non pubblicazione degli atti e dei documenti stessi" e "nella parte in cui non prevedono un termine massimo e certo per il mantenimento del divieto, diverso dalla prescrizione"; e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
punto 2
Considerato che la prima questione risulta già decisa dalla Corte con sentenza n. 18 del 1966, la quale ha definito "rafforzata" la "tutela del segreto istruttorio nei confronti della stampa, nel senso che il divieto di pubblicazione è totale (pubblicazione fatta da chiunque in qualsiasi modo) e non ammette eccezioni né esoneri, né distinzioni fra atti e atti", ciò sia "in considerazione della importanza nella vita sociale della stampa" sia per "assicurare la serenità e la indipendenza del giudice" sia per "tutelare, nella fase istruttoria, la dignità e la reputazione di tutti coloro che, sotto differenti vesti, partecipano al processo"; e che l'ordinanza di rimessione non adduce sostanzialmente argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte; che la seconda questione, richiedendo l'apprestamento di un'apposita norma, implicherebbe scelte discrezionali rientranti nella competenza esclusiva del legislatore (v., analogamente, sentenze n. 230 del 1987, n. 80 del 1987, n. 48 del 1987, n.109 del 1986, n. 39 del 1986);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 684 del codice penale e 164, primo comma, n. 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con ordinanza del 9 giugno 1983; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 684 del codice penale e 164, primo comma, n. 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con ordinanza del 9 giugno 1983. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: CONSO Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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